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lannullamento

L'annullamento è un termine giuridico che indica la dichiarazione ufficiale di invalidità di un atto o di un negozio giuridico, rendendolo inefficace ex tunc, cioè fin dalla nascita dell’atto stesso. Si distingue dalla revoca, che è la cessazione dell’efficacia di un atto valido per fatto dell’autorità che l’ha emesso, e dalla risoluzione, che chiude i rapporti giuridici già in corso a seguito di inadempimenti o cause esistenti.

Gli ambiti principali di l'annullamento riguardano contratti e negozi giuridici, atti amministrativi e, in alcune tradizioni

Gli effetti dell’annullamento sono la perdita di validità dell’atto e la ricostruzione della situazione giuridica come

L’annullamento si differenzia dalla nullità, che indica la nullità giuridica intrinseca, e dalla semplice risoluzione o

giuridiche,
aspetti
del
diritto
di
famiglia.
Nei
contratti,
l'annullamento
può
derivare
da
vizi
del
consenso
(errore,
violenza
o
dolo),
da
incapacità
delle
parti,
o
da
oggetto
o
causa
illegittimi
o
impossibili.
Negli
atti
amministrativi,
può
essere
ordinato
o
annullato
per
illegittimità
o
difetto
di
potere
dell’amministrazione.
Nel
diritto
di
famiglia,
l’annullamento
può
riguardare
stati
come
il
matrimonio
se
sussistono
condizioni
che
ne
impediscono
la
validità
fin
dall’origine.
se
l’atto
non
fosse
mai
esistito.
In
molti
casi
si
dispone
la
restituzione
delle
prestazioni
scambiate
tra
le
parti,
con
eventuali
ripristini
patrimoniali
o
rimborsi.
revoca,
che
non
cancellano
retroattivamente
l’atto
ma
ne
modificano
o
ne
terminano
l’efficacia
in
corso.