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extracontrattuale

Extracontrattuale, nel diritto civile italiano, indica la responsabilità civile che grava su una persona per i danni causati a terzi al di fuori di un rapporto contrattuale. Essa nasce da un fatto illecito, ossia da un comportamento contrario all’ordinamento giuridico oppure da un’omissione che arreca danno a persone o cose.

Gli elementi essenziali sono: danno ingiusto; nesso di causalità tra il fatto e il danno; e responsabilità

La responsabilità extracontrattuale si distingue dalla responsabilità contrattuale, che deriva dall’inadempimento di un obbligo contrattuale e

Il fondamento normativo è l’articolo 2043 del codice civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che causa un

dell’autore
per
dolo
o
colpa.
In
molte
ipotesi
è
necessaria
la
prova
della
colpa
o
del
dolo;
in
altri
casi
la
legge
prevede
la
responsabilità
oggettiva,
senza
necessità
di
dimostrare
la
colpa,
ad
esempio
in
rapporti
di
custodia
di
animali
o
di
cose
pericolose
o
in
determinati
ambiti
professionali.
richiede
l’esistenza
di
un
rapporto
negoziale.
Nella
responsabilità
extracontrattuale
il
risarcimento
riguarda
danni
patrimoniali
e
non
patrimoniali,
comprese
lesioni
morali,
anche
senza
che
vi
sia
un
contratto
tra
le
parti.
Sono
previste
esimenti
o
cause
di
giustificazione
(legittima
difesa,
stato
di
necessità)
e,
in
alcuni
casi,
contributory
negligence
del
danneggiato
come
parte
delle
difese.
danno
ingiusto
a
persona
o
a
cose,
obbliga
colui
che
ha
commesso
il
fatto
a
risarcire
il
danno.”
L’area
comprende
anche
responsabilità
da
fatto
altrui,
da
cose
e
animali,
nonché
responsabilità
per
attività
particolarmente
pericolose,
sviluppandosi
mediante
giurisprudenza
e
norme
speciali.