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linterposto

L’interposto, in diritto processual civile italiano, è una persona o entità che non era originariamente parte della controversia ma che si inserisce nel processo per tutelare un proprio interesse legale che potrebbe essere compromesso dall’esito della causa. Il concetto rientra nell’istituto dell’intervento, che permette a terzi di partecipare al giudizio come soggetti attivi.

Esistono diverse forme di intervento. L’intervento volontario è la rimessione nel processo di una parte che

Procedura e effetti. Una volta ammesso, l’intervenuto diventa parte processuale e può formulare domande, difendersi, proporre

Contesto terminologico. In letteratura giuridica italiana l’intervento è distinto da altri mezzi di partecipazione di terzi

accetta
di
partecipare
per
tutelare
un
proprio
interesse,
presentando
una
dichiarazione
di
intervento
al
giudice
e
superando
i
requisiti
di
ammissibilità.
L’intervento
necessario
è
previsto
quando
la
legge
richiede
la
partecipazione
di
un
terzo
per
proteggere
diritti
o
obblighi
collegati
alla
controversia.
In
entrambi
i
casi,
l’interventore
deve
dimostrare
un
interesse
legittimo
e
attinente
alla
materia
oggetto
del
contendere.
mezzi
di
prova
e
partecipare
alle
udienze.
La
sentenza
finale
può
essere
efficace
anche
nei
confronti
dell’intervenuto
o,
almeno,
incidere
sui
rapporti
tra
le
parti
originarie
e
l’intervenuto
stesso,
secondo
l’oggetto
dell’intervento.
Le
eventuali
statuizioni
sui
costi
sono
stabilite
dal
giudice
in
base
alle
norme
procedurali
vigenti.
al
processo
e
può
ricorrere
in
ambiti
civili
e
amministrativi.
L’interposto,
come
soggetto
intervenuto,
svolge
quindi
la
funzione
di
proteggere
interessi
che
altrimenti
rimarrebbero
privi
di
tutela
nel
quadro
della
controversia.