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pignoramento

Il pignoramento è una misura esecutiva prevista dal diritto italiano che permette a un creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio credito mediante l'acquisizione o la disponibilità di beni del debitore. Si inquadra nell’esecuzione forzata, necessaria quando esiste un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza, un provvedimento pubblico o un atto idoneo all’esecuzione).

Esistono diverse forme di pignoramento. Il pignoramento mobiliare riguarda beni mobili del debitore; il pignoramento immobiliare

Procedura: il creditore deve dimostrare il titolo esecutivo e attivare l’ufficiale giudiziario o l’agente della riscossione.

Diritti del debitore e tutele: il debitore può proporre opposizioni all’esecuzione o azioni volte a contestare

riguarda
beni
immobili;
il
pignoramento
presso
terzi
colpisce
i
crediti,
i
redditi
o
i
compensi
che
terzi
devono
pagare
al
debitore
(ad
esempio
stipendi,
pensioni
o
somme
dovute
da
terzi).
In
alcuni
casi
coesistono
misure
conservative
per
preservare
l’efficacia
della
futura
esecuzione.
L’atto
di
pignoramento
viene
notificato
al
debitore
e,
se
necessario,
ad
altri
soggetti
interessati.
Successivamente
si
procede
all’individuazione
dei
beni
pignorabili
e,
se
opportuno,
alla
loro
liquidazione
mediante
asta
o
trasferimento
a
favore
del
creditore.
La
normativa
prevede
anche
la
possibilità
di
pignoramenti
presso
terzi,
che
incidono
sui
redditi
o
sui
rapporti
di
credito
del
debitore.
l’atto.
Esistono
inoltre
limiti
ed
esenzioni
sui
beni
e
sui
redditi
pignorabili,
tutelando
i
beni
necessari
alla
vita
quotidiana.
Le
procedure
sono
gestite
dall’ufficiale
giudiziario
o
dall’Agenzia
delle
Entrate-Riscossione
per
i
debiti
di
natura
tributaria.